Termini e condizioni

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022

1) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto di cui alla presente proposta si perfeziona con l’accettazione scritta della “CONCEDENTE”, tramite il suo Legale Rappresentante pro tempore, ovvero con la consegna della macchina ai sensi dell’art. 1327 c.c..

2) LEGITTIMAZIONE

Solo il Legale Rappresentante della “CONCEDENTE” può assumere obbligazioni nell’ambito del presente rapporto. Eventuali atti o condotte del personale dipendente della “CONCEDENTE” non hanno efficacia ai fini dell’assunzione di obbligazioni in capo alla “CONCEDENTE”.

3) ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONSEGNA E RICONSEGNA.

Le date previste di inizio-fine noleggio sono indicative, in ogni caso il contratto di noleggio /locazione ha inizio nel momento in cui la macchina lascia la sede/filiale della “CONCEDENTE” e termina al ritorno della stessa in una sede /filiale della “CONCEDENTE”. A tal fine faranno fede esclusivamente il documento di trasporto e/o le bolle-ordine di servizio. Sono a carico del “CLIENTE”: il trasporto, i permessi per occupazione suolo pubblico, le scorte tecniche e gli eventuali permessi fuori peso. Il “CLIENTE” dovrà garantire idonei e sicuri spazi per lo scarico e il carico della macchina. Nel caso di trasporti speciali, i permessi e le eventuali scorte sono richieste dal “CLIENTE” sotto la sua responsabilità e assumendosene il relativo costo. Sarà cura del “CLIENTE” consentire l’accesso dei mezzi di trasporto per la consegna e per il ritiro della macchina. Eventuali documenti per l’accesso dei mezzi al cantiere saranno forniti dalla “CONCEDENTE” su richiesta scritta del “CLIENTE”. Il noleggio è previsto, ferma l’indicazione del cantiere di cui al frontespizio, solo per l’utilizzo in territorio italiano. Qualora il CLIENTE intenda utilizzare la macchina in territorio non italiano , dovrà comunicarlo per iscritto alla CONCEDENTE che avrà facoltà di autorizzare o meno quanto richiesto per iscritto. Il CLIENTE dovrà assumersi tutti gli oneri relativi alle pratiche amministrative e/o doganali e alle tempistiche che consentano e siano necessarie per l’utilizzo della macchina all ‘estero, nel pieno rispetto della normativa italiana, comunitaria e internazionale. Il CLIENTE si assume ogni responsabilità al riguardo con ogni esenzione di responsabilità in capo alla CONCEDENTE. Quest’ultima, a richiesta scritta del CLIENTE, provvederà a fornire i documenti a suo carico necessari per l’espletamento della pratica per l’utilizzo all’estero della macchina.

4) EASY NOL E ONERI DI SICUREZZA.

Il canone di noleggio, indicato nel frontespizio, comprende l’ “easy nol”, nonché gli “oneri di sicurezza” per i noleggi effettuati in territorio italiano. Il “CLIENTE” potrà beneficiare, in ipotesi di sua responsabilità con riferimento ai punti 6,7 e 8, di non essere tenuto a risarcire il danno alla “CONCEDENTE”, fatte salve le franchigie previste nelle ipotesi indicate nei moduli “easy nol”; tale esenzione è condizionata dalla sottoscrizione degli appositi moduli da parte del Cliente. Eventuali danni diversi da quelli indicati nel modulo “easy nol” e/o conseguenti a utilizzi impropri, ad inosservanza del Manuale d ‘Uso e Manutenzione del costruttore, dei regolamenti e delle normative di legge rimarranno in capo al “CLIENTE” non operando, in tale ipotesi, tale esenzione. In ogni caso il fermo tecnico, di cui al punto 6, sarà, in ogni caso, dovuto a titolo di penale contrattuale.

5) NOLEGGIO IN TERRITORIO NON ITALIANO.

Per il noleggio in territorio non italiano l’ “easy nol” verrà stabilita di volta in volta in ragione del Paese in cui il mezzo dovrà operare. Analogamente le condizioni di assistenza saranno concordate, di volta in volta, in ragione del Paese di utilizzo. In ogni caso sarà applicabile, in via esclusiva, la giurisdizione, la legge e il codice civile italiano.

6) DANNI AL MEZZO.

Per il noleggio in territorio non italiano l’ “easy nol” verrà stabilita di volta in volta in ragione del Paese in cui il mezzo dovrà operare. Analogamente le condizioni di assistenza saranno concordate, di volta in volta, in ragione del Paese di utilizzo. In ogni caso sarà applicabile, in via esclusiva, la giurisdizione, la legge e il codice civile italiano.

7) DISTRUZIONE DELLA MACCHINA.

In ipotesi di distruzione della macchina o nel caso in cui la riparazione sia antieconomica, il “CLIENTE”, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., dovrà corrispondere alla “CONCEDENTE”, oltre al valore della macchina /attrezzatura indicata nella “domanda di locazione” o nel modulo “easy nol”, un importo pari al canone di noleggio per tutto il tempo necessario per la riparazione ovvero alla disponibilità per la “CONCEDENTE” di analoga attrezzatura di quella distrutta, ovvero gravemente danneggiata. E’ fatto salvo il maggior danno.

8) FURTO DELLA MACCHINA/ACCESSORIO.

Il “CLIENTE” in ipotesi di furto o sottrazione della macchina si obbliga a informare immediatamente la “CONCEDENTE” per iscritto e a presentare denuncia alla Pubblica Autorità. Il “CLIENTE”, a titolo di penale ex art. 1382 cc., oltre al valore della macchina/accessorio oggetto di furto, come indicato nella “domanda di locazione” o nel modulo “easy nol”, dovrà corrispondere un importo pari al canone di noleggio per il tempo necessario alla “CONCEDENTE” per ottenere la disponibilità di analoga macchina/accessorio. E’ fatto salvo il maggior danno. In ipotesi di furto di componenti, oltre al canone di noleggio della macchina per il tempo necessario al ripristino, saranno a carico del “CLIENTE” tutte le spese relative a tale ripristino. Qualora operi la clausola “easy nol” saranno dovuti esclusivamente la franchigia ed il fermo tecnico.

9) DISPOSITIVO ANTIFURTO MECK LOCK E DI CONTROLLO.

Qualora l’attrezzatura noleggiata sia munita di dispositivo antifurto Meck Lock varranno le seguenti condizioni: a) al “CLIENTE” sarà fornita, con apposita bolla di consegna, una chiave relativa al dispositivo antifurto Meck Lock; in caso di mancata restituzione della predetta chiave alla riconsegna dell’attrezzatura noleggiata sarà a carico del “CLIENTE” il costo della sostituzione del dispositivo antifurto Meck Lock pari a Euro 1.000,00, oltre I.V.A.; b) in caso di furto dell’attrezzatura noleggiata e mancata restituzione da parte del “CLIENTE” della chiave relativa al dispositivo antifurto Meck Lock verrà meno l’ “easy nol” per furto perfezionata contrattualmente e il “CLIENTE” stesso dovrà pagare in favore della “CONCEDENTE”, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., l’intero valore del bene, come indicato nel frontespizio, oltre a quanto previsto al punto 4. Il “CLIENTE” prende atto che la macchina può essere dotata di dispositivo GPS di localizzazione del veicolo e di blocco dell’avviamento da remoto.

10) PROPRIETÀ’ DEL BENE LOCATO.

La “CONCEDENTE” è legittimata, per titolo di proprietà ovvero per altro titolo, a concedere l’utilizzo delle macchine oggetto del presente atto. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto il “CLIENTE” si obbliga: a) a far presente immediatamente a terzi che la macchina è oggetto di contratto di locazione /noleggio della “CONCEDENTE”; b) a dare comunicazione dell’attuazione del provvedimento cautelare per iscritto o a mezzo e-mail (venpaspa@pec.gv3.it) alla “CONCEDENTE” nel termine di due giorni dall’esecuzione del provvedimento. In ogni caso il “CLIENTE” sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per la locazione anche per il periodo in cui la macchina sia oggetto della misura cautelare purché non imputabile alla “CONCEDENTE”.

11) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

Il “CLIENTE” si obbliga ad osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti per l ‘uso della macchina, con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica, con esenzione di responsabilità della “CONCEDENTE”. Il “CLIENTE” si obbliga comunque a manlevare la “CONCEDENTE” da ogni conseguenza pregiudizievole. Nel caso in cui la macchina oggetto di noleggio sia utilizzata nel contesto di un appalto disciplinato dal Codice degli Appalti e relativo regolamento, ovvero dalle disposizioni di leggi vigenti in tema di Lavori Pubblici, il “CLIENTE” si obbliga ad informare preventivamente la “CONCEDENTE” e a comunicare alla stessa: cantiere, CIG, CUP, nominativo della stazione appaltante e relativa PEC o codice SDI per fattura elettronica. In difetto di queste comunicazioni le eventuali relative sanzioni sono a carico del “CLIENTE”. Il cliente si obbliga per tutto il periodo di noleggio e nei 30 gg. successivi dal termine dello stesso a comunicare a VENPA S.p.a. eventuale utilizzo della macchina da parte di personale confermato positivo all’infezione da Covid-19.

12) USO DELLA MACCHINA ED ACCESSORI.

La macchina e gli accessori devono essere utilizzati nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Manuale d ‘Uso e Manutenzione del costruttore. È, in ogni caso, vietato manomettere le macchine e i dispositivi di sicurezza. E’ ancora, in ogni caso, vietato (e il “CLIENTE” si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l’uso della macchina per operazioni improprie /diverse da quanto previsto dal Manuale d’Uso e Manutenzione del costruttore o rispetto a quanto indicato in contratto. La “CONCEDENTE” si assume l’onere di verifica periodica annuale di cui al decreto attuativo 11.04.2011 dell’art. 71 comma 13 del D.Lgs 81/2008 Testo Unico. Rimane l’obbligo in capo al “CLIENTE” di far effettuare, a sua cura e spese, da parte di tecnici specializzati, i controlli trimestrali, come previsto all’art. 71 comma 4 (lettera A paragrafo 2). Qualora la macchina venga utilizzata in ambiente tossico \nocivo, il “CLIENTE” si obbliga a lavarla e bonificarla a sua cura e spese prima della restituzione, dando adempimento a tutte le disposizioni di legge in materia e assumendosi ogni responsabilità in merito. L’utilizzo della macchina in ambiente corrosivo, per lavori di verniciatura, sabbiatura o con l’utilizzo di cemento, dovrà essere autorizzato per iscritto dalla “CONCEDENTE. Il “CLIENTE” si obbliga a porre in essere, a sua cura e spese, le necessarie protezioni alla macchina. Il “CLIENTE” si obbliga a far utilizzare la macchina esclusivamente da proprio personale, formato ai sensi di legge come indicato nell’allegata “DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO”.

13) CIRCOLAZIONE STRADALE.

Nel rispetto delle normative anche LE MACCHINE OPERATRICI CON TARGA GIALLA sono assicurate RC AUTO indipendentemente da dove vengono utilizzate. La RC AUTO prevede una franchigia fissa di € 500,00 per tutti i sinistri. il “CLIENTE” oltre al contributo RCA richiesto è tenuto al pagamento di tutte le contravvenzioni con manleva della “CONCEDENTE” trasmettendo in ogni caso ogni verbale. Sono sempre a cura e carico del “CLIENTE” eventuali permessi per occupazione suolo pubblico, fuori peso, scorte tecniche e accessi in zone interdette.

14) RESPONSABILITÀ.

La macchina noleggiata viene fornita dalla “CONCEDENTE” munita dei documenti previsti dalla legge per il suo impiego, fatto salvo quanto previsto al punto 11). Il “CLIENTE” si assumerà, dal momento della consegna del mezzo e fino alla riconsegna alla “CONCEDENTE”, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza all’uso e della manutenzione della macchina oggetto della locazione /noleggio, con esonero e manleva della “CONCEDENTE” da qualsiasi responsabilità. Il “CLIENTE” espressamente riconosce che, per tutta la durata del noleggio /locazione, gli competerà personalmente ed esclusivamente la custodia della macchina e/o dell’attrezzatura. Conseguentemente sarà a suo carico ogni responsabilità per qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza (TU 81/08 e successive modifiche e integrazioni), e quant’altro previsto dalle normative vigenti. In ogni caso il CLIENTE si obbliga a manlevare la “CONCEDENTE” da ogni conseguenza pregiudizievole. Sarà cura del “CLIENTE”, in occasione di eventuali visite dell’ASL, dell’ARPA, dell’ISPETTORATO DEL LAVORO etc… di fare risultare il proprio nome come responsabile ai sensi di quanto precede. La “CONCEDENTE” in ogni caso non è responsabile dei danni /costi derivanti dall’inidoneità del mezzo al compimento del servizio richiesto quando tale inidoneità sia imputabile a omesse o inesatte informazioni date dal “CLIENTE”. La “CONCEDENTE” in ogni caso potrà immediatamente recedere dal contratto, ritirando la macchina e /o l’attrezzatura e addebitando il residuo corrispettivo del noleggio a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno, qualora la macchina/attrezzatura e/o l’operatore, nell’ipotesi di cui al punto 12, siano adibiti a un utilizzo non contrattualmente previsto, ovvero esposti a un pericolo. Il “CLIENTE” prende atto che quanto noleggiato può essere soggetto a sgocciolamento di olio o altri liquidi, pertanto il “CLIENTE” si obbliga a porre in essere quanto necessario per prevenire danni di qualsiasi natura. In ogni caso il “CLIENTE” si obbliga a manlevare e tenere indenne la “CONCEDENTE” in relazione a danni di qualsiasi natura derivanti dallo sgocciolamento di olio e/o altri liquidi dal bene locato.

15) LOCAZIONE/NOLEGGIO CON OPERATORE.

Il “CLIENTE è esclusivamente responsabile, con manleva della “CONCEDENTE”, per i danni alla macchina, all’operatore e a terzi derivanti da istruzioni/indicazioni dallo stesso fornite all’operatore, anche per quanto concerne l’idoneità del percorso, dei carichi sul suolo /sottosuolo, e dei luoghi di utilizzo della macchina. La locazione/noleggio con operatore ha inizio nel momento in cui la macchina lascia la sede /filiale della “CONCEDENTE” e termina al ritorno della stessa detta sede/filiale. A tal fine faranno fede i rapportini di lavoro dell’operatore. Eventuali documenti per l’accesso della macchina /operatore in cantiere saranno forniti dalla “CONCEDENTE” su preventiva richiesta scritta del “CLIENTE”, con addebito in fattura di un “CONTRIBUTO FISSO” indicato nella domanda di locazione. In ogni caso l’operatore non sarà tenuto a effettuare operazioni non conformi alle leggi , ai regolamenti e alle regole di sicurezza.

16) NOLEGGIO SENZA OPERATORE/FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ù Sono a carico del CLIENTE l’operatore, il carburante, i lubrificanti, l’acqua delle batterie, il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria, e tutti i controlli previsti nel manuale d’uso e manutenzione ecc.. Al “CLIENTE” compete la custodia della macchina con l ‘assunzione della relativa responsabilità anche nei confronti di terzi. Il “CLIENTE” si impegna a usare la macchina oggetto di noleggio con la diligenza del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice (vedi Manuale Uso e Manutenzione del Costruttore). Durante il periodo di locazione il “CLIENTE” consentirà al personale della “CONCEDENTE” l’accesso nel luogo di utilizzo. Ogni eventuale spostamento della macchina dovrà essere preventivamente comunicato alla “CONCEDENTE” a mezzo e -mail. Il “CLIENTE” si obbliga a rilasciare dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro (DICHIARAZIONE DI FORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI) che il personale utilizzatore della macchina è stato adeguatamente formato all’utilizzo della stesa secondo l’articolo 73 comma 5 del Decreto Legislativo 81/08 e successivo accordo Stato-Regioni.

17) DIVIETO DI SUBNOLEGGIO.

La macchina oggetto del noleggio, in carenza di autorizzazione per iscritto della “CONCEDENTE”, non potrà essere concessa in uso /godimento o data in custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto.

18) MANCATA DISPONIBILITA’ O FERMO MACCHINA.

La mancata disponibilità e il fermo della macchina per qualsiasi motivo e durata non daranno diritto al “CLIENTE” al risarcimento dei danni, fatto salvo il caso della colpa grave della “CONCEDENTE”. Il canone di noleggio è determinato in ragione di massimo 8 ore di utilizzo della macchina per i giorni indicati nella domanda di locazione. Se non espressamente previsti sono esclusi i lavori notturni. Il canone giornaliero di noleggio a “tariffa minima” prevede sempre il conteggio del sabato come giorno lavorativo. Qualora, con riferimento al canone giornaliero, anche a seguito di verifica, venga riscontrato l ’utilizzo della macchina di sabato, di domenica e/o notturni, non contrattualmente previsto, verrà addebitato oltre al canone giornaliero una maggiorazione del 50% per i periodi accertati. Per tutti i noleggi giornalieri , settimanali e mensili il mancato utilizzo della macchina non darà luogo a sospensione del pagamento del canone se non concordato preventivamente per iscritto.

19) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.

La “CONCEDENTE”, direttamente o per tramite di ditte a essa convenzionate, fornirà a pagamento al “CLIENTE”, su chiamata, le prestazioni relative alla manutenzione e riparazione ordinaria, con la possibile diligenza, ma restando sempre esclusa qualsiasi responsabilità a carico della “CONCEDENTE” per i tempi di fermo macchina e/o maggiori oneri subiti dal “CLIENTE”, fatta salva l’ipotesi della colpa grave. E’ vietato lo smontaggio o la riparazione delle macchine da parte di personale non autorizzato dalla “CONCEDENTE”, pena il ritiro della macchina e l’addebito al “CLIENTE” dei costi di riparazione e del corrispettivo del noleggio fino al termine contrattuale a titolo di lucro cessante, fatto salvo il maggior danno. In ipotesi di danno o guasto alla macchina, il “CLIENTE” dovrà immediatamente cessarne l’utilizzo e dovrà dare contestuale comunicazione alla “CONCEDENTE” a mezzo e-mail; la macchina non dovrà poi essere utilizzata fino all’ ’intervento del personale della “CONCEDENTE” o da essa autorizzato per iscritto. Sono altresì a carico del “CLIENTE” in via indicativa e non esaustiva: a) le operazioni di controllo anche relative ai sistemi di sicurezza e al buon funzionamento dell’attrezzatura come richiesto e previsto nel Manuale d’Uso e Manutenzione; b) le operazioni di manutenzione ordinaria come previste dal Manuale Uso e Manutenzione e i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle case costruttrici (il CLIENTE dovrà comunque fare riferimento alla “CONCEDENTE”); c) la manutenzione dei pneumatici o la loro sostituzione in caso di rottura o tagli; d) la riparazione di guasti o usure dovute a negligenza per uso non appropriato, per sovraccarico o per non aver fermato immediatamente la macchina al verificarsi del guasto /malfunzionamento; e) le lavorazioni o riparazioni necessarie a eliminare usure eccedenti la norma o al ripristino della macchina alle condizioni di consegna (indicate nel mod. Presa in consegna).

20) PAGAMENTO – DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE- RICONOSCIMENTO DEL DEBITO.

Il corrispettivo del noleggio/locazione dovrà essere corrisposto dal “CLIENTE” alle scadenze pattuite indicate contrattualmente, che costituiscono termine essenziale. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cc per quelle successive. In caso di ritardo nei suddetti pagamenti, il “CLIENTE” si obbliga a corrispondere alla “CONCEDENTE” gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.LGS 192/2012 ivi compreso quanto dispone l’art. 3 e successive modifiche e /o integrazioni. La firma da parte del “CLIENTE” del documento di rendicontazione costituisce riconoscimento del debito. A titolo di corrispettivo per “gestione fatturazione attiva -credito”, il “CLIENTE” si obbliga a pagare un importo pari all’1% (un percento) di ciascuna fattura/rendicontazione con il limite di 20€ per ciascuna fattura/rendicontazione. Le scadenze si intendono rendicontate mensilmente; verrà emessa Fattura al momento del pagamento salvo emettere direttamente fattura quando previsto/concordato.

21) DEPOSITO CAUZIONALE.

La “CONCEDENTE” avrà facoltà di richiedere un titolo di credito di importo proporzionato al valore del mezzo locato e alla durata della locazione. Tale titolo, in ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni arrecati nel corso del noleggio ovvero riscontrati al ritiro della macchina o di mancata riconsegna nel termine pattuito, potrà essere incassato dalla “CONCEDENTE”. L’importo relativo potrà essere trattenuto in tutto o in parte a titolo di corrispettivo della locazione, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio all’atto della successiva determinazione giudiziale o convenzionale. In ipotesi di riconsegna della macchina nel termine concordato e nelle condizioni iniziali , nonché di buon fine del pagamento del corrispettivo, tale titolo sarà restituito senza interessi.

22) CESSIONE DEL CREDITO.

La “CONCEDENTE” è autorizzata a cedere il credito derivante dal presente contratto a società di factoring o di credito.

23) ALLEGATI.

I seguenti allegati alla DOMANDA DI LOCAZIONE e CONDIZIONI GENERALI costituiranno parte integrante e sostanziale del CONTRATTO in ipotesi di suo perfezionamento: 1. EASY NOL 2. DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE DEGLI UTILIZZATORI 3. PRESA IN CONSEGNA 4. DDT 5. STATO DELL’ATTREZZATURA 6. LINK FOTOGRAFIE

24) RECESSO ANTICIPATO DIRITTO DI RECESSO.

Ai sensi dell’art. 1373 c.c. il “CLIENTE” può recedere dal contratto, in ipotesi di accettazione scritta della presente proposta da parte della “CONCEDENTE” e prima che ne sia data esecuzione con la consegna della macchina, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o mail alla “CONCEDENTE” almeno cinque giorni lavorativi prima della data contrattualmente concordata per l’inizio dell’esecuzione stessa. In tal caso il “CLIENTE” deve indennizzare alla “CONCEDENTE” le spese sostenute. È sempre concesso alla “CONCEDENTE”, con preavviso a mezzo mail di 2gg, di recedere dal contratto senza corresponsione di alcun indennizzo per il mancato utilizzo della macchina.

25) CLAUSOLA SOLVE ET REPETE.

Il “CLIENTE” non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte della “CONCEDENTE” se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento per la prestazione, le spese, gli interessi e il risarcimento del danno.

26) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Fermo quanto convenuto nei singoli punti l’inadempimento del “CLIENTE” agli obblighi di cui alle clausole 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa del “CLIENTE”, con conseguente diritto della “CONCEDENTE” a provvedere all’immediato ritiro della macchina a mezzo dei suoi incaricati senza limitazione alcuna. Il “CLIENTE” dovrà in ogni caso corrispondere l’ammontare del corrispettivo pattuito, il costo di eventuali trasporti e spese di trasferta, salvo il maggior danno.

27) PERENTORIETÀ DI TERMINI E CLAUSOLE.

I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti la “CONCEDENTE” e il “CLIENTE” non avrebbero stipulato il contratto.

28) MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO.

Ogni modifica e/o pattuizione coeva o successiva al contratto cui la presente proposta si riferisce avrà validità tra le parti solamente se effettuata per iscritto e per la “CONCEDENTE” accettata tramite il suo Legale Rappresentante pro tempore.

29) FORO DI COMPETENZA.

Per la risoluzione di tutte le controversie relative alla presente proposta e al successivo contratto di noleggio foro competente in via esclusiva è, in ragione del valore, il Tribunale di Venezia ovvero il Giudice di Pace di Venezia , ovvero, in alternativa, il Tribunale di Padova, ovvero il Giudice di Pace di Padova